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Statuto

ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI “VILLA SPADA”
VIA A. MORO N.1 – 37013 CAPRINO VERONESE

S T A T U T O

CAPO I

ORIGINE – SEDE – NATURA GIURIDICA – SCOPO E MEZZI DELL’ENTE

ART. 1 – ORIGINE

Il testamento olografo della sig.ra Bettinazzi Santa, del 25 Ottobre 1856, pubblicato nella residenza pretoriale di Caprino Veronese il 28 Settembre 1857, istituiva, quali eredi di tutta la sua sostanza, il Rev.do coadiutore di Caprino Veronese, don Domenico Chignola in unione all’amministrazione della pia casa, con l’obbligo di erogarla a favore dei poveri particolarmente infermi della parrocchia di Caprino. Stabiliva altresì, nel testamento suddetto, che nella casa di sua abitazione, – contigua al vecchio cimitero con terreno adiacente, – fosse istituito un ospedale per collocare gli stessi infermi.

In seguito al susseguirsi di vicende varie, la congregazione di carità, alla quale era stata trasferita, l’amministrazione ed i lasciti suddetti, rilevate le lamentele della popolazione per la inabilità della casa, informava, tramite i rapporti dell’autorità sanitaria del 13 novembre 1894, 24 Dicembre 1894 e 7 Ottobre 1895, la Regia Prefettura e il Municipio di Caprino che la Casa, dopo una adeguata sistemazione, avrebbe potuto essere adibita al solo scopo destinato dalla testatrice e poteva venir istituito un vero e proprio ospizio di mendicità a beneficio del Comune.

Sorgeva così in Caprino Veronese, un ospizio per poverelli ed ammalati del Comune di Caprino Veronese con la denominazione di “Istituto ospizio ricovero”.

Con la legge 17 luglio 1890, n.6972, l’attività assistenziale della Congregazione di Carità, veniva istituita in Ente di Assistenza e Beneficenza.

Successivamente, con decreto prefettizio n.22946, del 13/10/1939, l’ “Istituto ospizio ricovero”, veniva dichiarato infermeria con la denominazione di “infermeria per malati acuti” e, in data 28 ottobre 1934, come da atto deliberativo n. 14, in seguito all’acquisto del fabbricato della ditta Biasi di Caprino, – trasferito dalla sede di Piazza Plebiscito a quella attuale di Via Cappuccini e classificato “Ospedale di 3^ categoria”, con decreto prefettizio n.35143 del 19 Gennaio 1953, con annesso asilo inabili di fatto.

In applicazione delle nuove disposizioni della legge 12 febbraio 1968, n. 132, in materia ospedaliera, che inquadravano gli ospedali come enti giuridici a sé stanti, si è dovuto provvedere alla divisione dei beni patrimoniali dell’Ente ed istituire, con carattere autonomo, la nuova gestione speciale della “Casa di Riposo per Anziani di Caprino Veronese”.

L’Ente Comunale di Assistenza di Caprino Veronese a seguito di un lascito della sig.ra Stringa Adele ved. Spada, veniva in possesso di una villa sita in Via Monte Vigneto ed adibita ad orfanotrofio per i bambini poveri e orfani del Comune di Caprino Veronese e dintorni.

Nel 1970 per la mancanza di ospiti, in quanto alla assistenza minorile veniva dato un nuovo orientamento assistenziale ai sensi della legge dell’affido, l’Istituto doveva essere chiuso e lasciato inabilitato in, attesa di nuove soluzioni.

Tenuto conto delle disponibilità della villa e anticipando la emanazione del decreto per la divisione degli enti e nell’interesse della Casa di Riposo che consentiva l’insediamento in un base di sua proprietà eliminando ogni eventuale spesa sia di affitto che di acquisto dell’area per una nuova sede, si è ravvisata l’opportunità di provvedere al trasferimento dell’attuale Casa di Riposo presso “Villa Spada”, destinandola a nuova sede della istituzione e della gestione speciale della Casa di Riposo di Caprino Veronese.

L’Ente Comunale di Assistenza ha quindi la sua sede giuridico-amministrativa, dopo l’emanazione del decreto di costituzione dell’ente ospedaliero, presso “Villa Spada”.

Nell’operazione di distacco dei beni patrimoniali, ratificata con atto deliberativo n.1 del 23 gennaio 1969 l’amministrazione ha ritenuto doveroso, a titolo di compensazione del compendio patrimoniale ceduto dall’asilo inabili alla gestione ospedaliera, – destinare la somma di lire 25 milioni in conto gestione della Casa di Riposo.

Al 30 giugno 1978, con la soppressione degli Enti Comunali di Assistenza, la Casa di Riposo, a norma della legge regionale 8 giugno 1978, n.26, conserva autonomia amministrativa.

Al fine del riconoscimento della situazione in attesa di apposita normativa, è stata inoltrata domanda alla Regione Veneto in data 6 giugno 1979.

Analoga domanda è stata successivamente inoltrata con nota n.196 del 21 Ottobre 1981, come disposto dalla deliberazione n.59 in data 13 ottobre 1981, divenuta esecutiva ai sensi di legge.

La Regione Veneto, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale in data 22 giugno 1984, n.701, – ha riconosciuto la personalità giuridica della “Casa di Riposo – Villa Spada” di Caprino Veronese, per antico possesso di stato.

Con lo stesso decreto del Presidente della Giunta Regionale – la “Casa di Riposo Villa Spada” di Caprino Veronese, venne riconosciuta quale istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, ai sensi dell’art. 51 della Legge 17 luglio 1890 – n.6972 e dell’art.12 – punto 1) della L.R. 15 dicembre 1982, n.55 e venne altresì approvato lo Statuto.

ART.2 – SEDE E NATURA GIURICA

L’Istituto Assistenza Anziani è un’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza – I.P.A.B. – con riconoscimento giuridico (Decreto Presidente Giunta Regionale Veneto 22/06/84 n.701) ed ha la propria sede legale in Caprino Veronese Via Aldo Moro n.1.

ART.3 – SCOPO

Scopo dell’Istituto è l’assistenza, sia nella struttura residenziale, sia in forma aperta alle persone anziane in stato di autosufficienza e non, che si trovino in particolari condizioni di bisogno.
A tal fine l’Istituto promuove, realizza e gestisce tutte le iniziative di assistenza per l’accoglimento, il mantenimento, la cura e il ricovero degli anziani.

ART.4 – PROGRAMMAZIONE

L’Istituto dispone ed organizza i servizi nel rispetto delle scelte programmatiche della Regione, armonizzando le attività e gli interventi con le iniziative di competenza degli altri enti pubblici (Comuni, ULSS n.22).
L’Istituto può, in particolare, oltre la sede.

  1. realizzare e gestire, a mezzo convenzione con detti Enti, servizi residenziali (alloggio autonomo, casa albergo, centro diurno) aperti per anziani autosufficienti e non;
  2. organizzare servizi socio-culturali finalizzati a prevenire l’emarginazione, la solitudine, l’inazione delle persone a conservare l’operosità e strumenti che concorrono a conservare l’operosità e le relazioni sociali.

Per il raggiungimento di tali scopi l’Istituto, a titolo di integrazione del proprio personale, si avvale anche dell’apporto delle organizzazioni di volontariato.

ART.5 – CONVENZIONI

L’attività dell’Istituto è rivolta, in via prioritaria, agli utenti del Comune di Caprino Veronese, quindi a quelli dei Comuni limitrofi e a quelli dell’ULSS n.22, tenuto conto di quanto previsto in materia di inserimento delle persone non autosufficienti in strutture residenziali. Non è comunque preclusa l’accoglienza ad utenti di altri Comuni della Regione Veneto.
L’Istituto può pertanto stipulare convenzioni con Enti e con privati in ordine all’accoglimento di anziani bisognosi o alla erogazione di assistenza in altre forme ritenute più adeguate nell’interesse degli anziani stessi.

ART.6 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell’Ente è costituito dai beni immobili e mobili, risultanti dai relativi inventari o pubblici registri immobiliari. I beni saranno classificati a norma di legge secondo la loro specifica destinazione in relazione al raggiungimento degli scopi dell’Ente.
Il patrimonio dell’Ente potrà essere aumentato ed integrato con oblazioni, donazioni, legati ed elargizioni di Enti o privati cittadini o con acquisti effettuati direttamente dall’Ente stesso con le proprie risorse di Bilancio espressamente destinate a tali scopi.

ART.7 – MEZZI E FUNZIONAMENTO

L’Istituto Assistenza Anziani provvede in base alla propria organizzazione all’accoglimento nella propria struttura, utilizzando le rendite del patrimonio e le rette che, fissate annualmente dal Consiglio di Amministrazione con apposito atto deliberativo, dovranno essere corrisposte dai privati o dagli Enti assuntori dell’onere di assistenza.
L’Istituto può stipulare sia con il Comune di Caprino V.se che con altri comuni, Enti o privati particolari convenzioni per l’accoglimento di ospiti e per l’erogazione di altre forme di assistenza nei limiti previsti dalla legge, fermo restando quanto fissato dal precedente art.5 comma primo.
Speciali regolamenti interni stabiliranno le modalità di accoglimento degli ospiti, il loro trattamento, nonché le garanzie da richiedere per il pagamento delle rette e delle altre prestazioni, in tutto o in parte a carico degli stessi.
Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre disporre l’allontanamento degli ospiti nei casi e nei modi da determinarsi dai Regolamenti Interni.

CAPO II

ORGANI E ISTITUTI DI RAPPRESENTANZA DELL’ENTE

ART.8 – ORGANI

Sono organi dell’Ente:

  1. il Consiglio di Amministrazione
  2. il Presidente
  3. l’organo di revisione contabile

Nell’Istituto è pure istituita una Direzione Amministrativa cui è preposto un Segretario-Direttore (Dirigente), come previsto dal decreto del Dirigente Regionale per i servizi sociali n.203 del 28.07.98, che ha classificato questo Ente di classe 1/B.

ART.9 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA

Il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Assistenza Anziani è composto da 5 membri, nominati dal Comune di Caprino Veronese, di cui almeno uno in rappresentanza delle minoranze.

Il regime delle incompatibilità è disciplinato dalla normativa vigente in materia.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni e i suoi componenti possono essere nominati senza interruzione per non più di due mandati consecutivi ai sensi dell’art.10 della L. 6972/1890.
Il Presidente e i Consiglieri devono essere surrogati in caso di dimissioni, decadenza o decesso.
Alle surrogazioni provvede il Comune di Caprino V.se, non appena si siano verificate e siano state notificate le vacanze.
Il Presidente e i Consiglieri che surrogano altri anzitempo scaduti, restano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio del quale vengono a far parte.
I membri del Consiglio di Amministrazione che senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive decadono dall’incarico.
La predetta decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione stesso.
I membri decaduti non possono essere riconfermati finchè dura in carica il Consiglio che ne ha deliberato la decadenza.
Le dimissioni dei membri del Consiglio di Amministrazione sono presentate per l’accettazione al Consiglio medesimo e trasmesse al soggetto di nomina.

Al Presidente e ai componenti il Consiglio di Amministrazione può essere corrisposta un’indennità di carica ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art.72 LR 30.01.97 n.6. Inoltre agli stessi compete il rimborso delle spese, debitamente giustificate, sostenute per l’esercizio delle loro funzioni.

ART.10 – INDIRIZZO POLITICO – AMMINISTRATIVO
FUNZIONI E RESPONSABILITA’

  1. Il Consiglio di Amministrazione esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tale funzioni e, verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione alle direttive generali impartite. Ad esso spetta, in particolare:
    1. nomina del Presidente e del Vice-Presidente;
    2. adozione dello Statuto e relative modifiche,
    3. adozione del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi con relativa dotazione organica;
    4. adozione dei regolamenti relativi al servizio amministrativo, di contabilità, ai servizi generali, alle norme sull’accoglimento degli ospiti e gli altri regolamenti similari;
    5. il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
    6. la destinazione delle nuove e maggiori entrate;
    7. lo storno di fondi da capitolo a capitolo;
    8. l’alienazione e l’acquisto di immobili;
    9. l’alienazione e l’acquisto di titoli del debito pubblico, di titoli di credito;
  1. l’accettazione di donazioni, eredità e legati;
  2. i ricorsi e le azioni giudiziarie, le liti attive e passive, nonché le relative transazioni;
  3. la determinazione della retta di degenza;
  4. la nomina del Tesoriere;
  5. i contratti di locazione e conduzione di immobili;
  6. tutti i provvedimenti demandati al Consiglio di Amministrazione dalle legge, dai regolamenti e dallo statuto;
  7. la nomina dell’Organo di revisione contabile;
  8. l’assegnazione delle competenze e delle dotazioni finanziarie ai responsabili degli uffici e dei servizi,
  9. la determinazione dell’eventuale indennità da corrispondere agli Amministratori

Spettano inoltre al Consiglio di Amministrazione le funzioni previste dall’art.3 comma 1 del Dlg.vo 80/1998.

  1. Al Segretario-Direttore spetta l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, l’organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo sulla gestione. Il Segretario-Direttore, unitamente al Consiglio, è responsabile, della gestione dell’Ente e dei risultati conseguiti.

I compiti del Dirigente e dei responsabili dei servizi verranno definiti e stabiliti con apposito regolamento da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente. 

ART.11 – CONVOCAZIONI

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie.
La seduta ordinaria, viene convocata, nei tempi di legge, per l’approvazione del Bilancio di Previsione e del Conto Consuntivo.
La seduta straordinaria viene convocata ogni qualvolta se ne manifesti la necessità su iniziativa del Presidente o per richiesta scritta e motivata di almeno due componenti il Consiglio.
La convocazione scritta, firmata dal Presidente (o da chi ne fa le veci) con l’ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve pervenire ai Consiglieri almeno tre giorni prima per la seduta ordinaria e 24 ore prima per la seduta d’urgenza.
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.

ART.12 – VALIDITA’ DELLE RIUNIONI

Per disposizioni di legge, le deliberazioni del Consiglio debbono essere prese con l’intervento della metà più uno di coloro che lo compongono ed a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti.
Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente a maggioranza dei presenti tranne che per le deliberazioni di cui ai punti a), b) dell’art.10 per le quali è richiesta la maggioranza dei componenti del Consiglio. 

ART.13 VERBALI DELLE RIUNIONI

I processi verbali delle deliberazioni stesi dal Segretario dell’Istituto, vengono firmati dal Presidente, dai Consiglieri intervenuti e dal Segretario stesso.

ART.14 – NOMINA DEL PRESIDENTE

Nella prima seduta, dopo l’insediamento il Consiglio elegge nel suo seno, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei componenti, il Presidente. 

ART.15 – NOMINA DEL VICE-PRESIDENTE

Con separato scrutinio ed a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio elegge il Vice-Presidente con funzioni vicarie del Presidente, in caso di sua assenza od impedimento.

ART.16 – COMPETENZE DEL PRESIDENTE

IL PRESIDENTE:

  1. ha la rappresentanza legale dell’Istituto;
  2. sovrintende all’attività di indirizzo politico e gestionale;
  3. convoca il Consiglio in adunanza, che presiede e dirige;
  4. promuove le deliberazioni del Consiglio;
  5. vigila che il Tesoriere presenti puntualmente i conti nel tempo stabilito, provocando in caso di ritardo, i provvedimenti suggeriti dall’art.64 del Regolamento di contabilità sulle Istituzioni di assistenza e di Beneficenza, approvato con R.D. 30 Dicembre 1923, n.2841 e successive modificazioni;
  6. può incaricare, secondo le necessità, uno o più consiglieri a seguire particolari settori dell’attività dell’Istituto e riferirne al Presidente stesso;
  7. adotta, nei casi d’urgenza, qualsiasi provvedimento, salvo riferirne, per la ratifica, al Consiglio in adunanza ordinaria da convocarsi entro trenta giorni.
  8. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente ed in caso di assenza anche di quest’ultimo, dal Consigliere Anziano.

ART.17 – SEGRETARIO-DIRETTORE (DIRIGENTE)

Sovrintende a tutta la struttura amministrativa dirigendo e coordinando il lavoro degli uffici e servizi.
Collabora con il Consiglio di Amministrazione e redige i verbali del Consiglio stesso che sottoscrive. E’ responsabile unitamente al Consiglio, dei risultati e delle decisioni assunte.
In particolare.

  1. dirige, coordina e controlla l’attività degli uffici e dei servizi che da esso dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi,
  2. provvede alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici e servizi;
  3. svolge le attività di organizzazione e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;
  4. è responsabile della realizzazione degli indirizzi definiti dal Consiglio di Amministrazione;
  5. predispone, sulla base delle indicazioni del Presidente, gli schemi dei provvedimenti da adottarsi dal Consiglio o dal Presidente stesso;
  6. stende, quale Segretario, i verbali ed esprime parere di legittimità sulle deliberazioni, partecipando alla responsabilità degli Amministratori;
  7. cura e coordina tutta l’attività amministrativa, funzionale e di servizio dell’Istituto;
  8. studia e propone iniziative per il miglior funzionamento dell’Ente;
  9. informa il Presidente ed il Consiglio della sua attività di gestione e ne risponde a quest’ultimo;
  10. espleta ogni altro compito previsto dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e dalla legislazione vigente.

Le funzioni di Segretario-Direttore possono essere svolte anche con accordo di tipo convenzionale per l’esercizio congiunto delle funzioni di segreteria oppure, a scavalco, da Segretario di altro Ente Pubblico.

In caso di assenza impedimento per qualsiasi motivo del Segretario-Direttore, ne assume le funzioni temporaneamente il dipendente, a tempo indeterminato dell’area amministrativa più alto in grado e, a pari grado, il più anziano di età. 

ART. 18 – RAPPRESENTANZA DEGLI OSPITI

E’ istituita una rappresentanza degli ospiti le cui norme regolamentari e costitutive sono determinate da un apposito Regolamento Interno.
Scopo della rappresentanza degli ospiti è di realizzare una collaborazione attiva degli utenti nella gestione dell’Ente.

  1. fornendo al Consiglio di Amministrazione suggerimenti e proposte per migliorare i programmi di assistenza,
  2. collaborando con il Consiglio di Amministrazione, con gli ospiti e con il personale al fine di rafforzare rapporti di solidarietà, di amicizia e di reciproca comprensione.
  3. esprimendo pareri e proposte sull’attuazione di programmi per il tempo libero.  

ART.19 – ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

Il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto elegge i Revisori del Conto in conformità alle vigenti disposizioni di legge. 

CAPO III

NORME GENERALI
ART.20 – TESORIERE

Il Servizio di cassa è espletato dal Tesoriere nominato dal Consiglio in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

ART.21 – AMMINISTRAZIONE – CONTABILITA’ – BILANCIO

L’Ente delibera per ciascun anno, a termine del precedente art.10, il bilancio, di previsione per l’esercizio finanziario, che comprende il periodo dal 1^ gennaio al 31 dicembre nonché il conto consuntivo dell’esercizio precedente.

ART.22 – ESERCIZIO ANNUALE

L’esercizio annuale comincia col 1^ gennaio e termina col 31 dicembre dell’anno stesso. Però all’effetto di liquidare, esigere o pagare l’importo di operazioni relative al detto periodo, l’esercizio si protrae fino alla fine di febbraio dell’anno successivo, nel qual giorno l’esercizio stesso è definitivamente chiuso.

ART.23 – RETTA DI DEGENZA

Il funzionamento dell’Ente è garantito dalle rendite del patrimonio, eventualmente integrate dalle rette, da contributi di terzi, lasciti e donazioni.
La retta di assistenza deliberata dal Consiglio di Amministrazione è determinata sulla base del costo complessivo dell’assistenza prestata agli ospiti.
La retta dovrà essere differenziata tra ospiti autosufficienti, parzialmente autosufficienti e non autosufficienti.

ART.24 – ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

Verrà favorita la collaborazione con associazioni di volontariato, previa convenzione, nello spirito della L.R. 15 dicembre 1982, n.55 con i limiti fissati dalla normativa vigente.

ART.25 – ASSISTENZA SANITARIA

Fatti salvi i diritti individuali derivanti dalla vigente normativa regionale e nazionale in materia, l’Istituto assicura una propria assistenza medico-sanitaria agli ospiti, mediante specifiche prestazioni fornite da medici specializzati nominati dal Consiglio e da questo incaricati a mezzo convenzione.

ART.26 – ALL’ALBO DELL’ENTE

E’ istituito l’Albo dell’Ente per l’affissione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione.
Sono fatti salvi gli obblighi derivanti da leggi e regolamenti di affissione all’Albo Pretorio ove ha sede l’Ente.

CAPO IV

NORME FINALI E TRANSITORIE

ART.27

Per quanto non contemplato nel presente statuto, si fa rinvio alle leggi e regolamenti vigenti.

ART.28

In fase di prima applicazione del presente statuto, gli organi dell’Istituto continuano ad esercitare le loro funzioni fino alla naturale scadenza.

ART.29

Il presente Statuto entrerà in vigore dopo l’esame preventivo di legittimità da parte del Comitato Regionale di Controllo e la ripubblicazione per 15 (quindici) giorni consecutivi all’albo dell’Ente e all’albo Pretorio del Comune di Caprino Veronese.

Caprino V.se 7.03.2001